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Impianti termici, nuovo libretto obbligatorio dal 15 ottobre 2014

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A partire dal 15 ottobre 2014, nel caso di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014. Per sciogliere ogni dubbio, vediamo gli aspetti che più spesso sono oggetto di incertezza e che il sito del Ministero dello Sviluppo economico chiarisce con una serie di risposte tecniche pubblicate sul suo sito. Ve ne riassumiamo qualcuna.
Cos’è un impianto termico?
Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi:
gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza? È il responsabile dell’impianto termico che provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione secondo la normativa vigente. Il responsabile è chi occupa, a qualsiasi titolo, l’immobile in cui si trova l’impianto quindi proprietario o inquilino in caso di immobile in affitto.
In caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio, responsabile è l’amministratore. Il controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sul libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.
Quando modello va usato e chi compila il libretto di impianto?
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.
Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.
Controlli efficienza energetica: quando e su quali impianti vanno realizzati? I controlli di efficienza energetica si eseguono in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su:
impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW
impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.
Il controllo di efficienza energetica riguarda la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati
all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica
Sono esclusi dai controlli di efficienza energetica gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili.




Pubblicato il 14-10-2014

(Articolo tratto dal sito: http://www.cosedicasa.com)


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